Sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AZIENDA

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto disposto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, deve essere predisposto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva (o in assenza di unità operative, per la sola sede legale) e deve essere uno strumento "partecipato" con altre figure (R.S.P.P (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione),M.C,(medico competente aziendale) R.L.S. (Rappresentante Lavoratori sicurezza).


COSA PREVEDE IL D.LGS. 81/2008
Dal 1 luglio 2013 tutti i datori di lavoro di imprese in cui operi almeno 1 (un) addetto (indipendentemente dalla tua tipologia contrattuale e dalla forma di compenso), purchè distinto dal "datore di lavoro" e fino a 10 lavoratori possono predisporre una semplice autocertificazione in alternativa al più completo DVR.

Tuttavia, dal 01/06/2013 tutti i "datori di lavoro" di aziende private o pubbliche con un numero di lavoratori fino a 10 (dieci) devono possedere e redigere il DVR, redatto secondo i dettami di legge: nelle imprese fino a 50 lavoratori che non rientrano tra quelle considerate pericolose, il Datore di Lavoro può scegliere di ricorrere alle procedure standardizzate (pubblicate con Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012) che forniscono una metodologia guidata e semplificata per predisporre il DVR; in alternativa e per ogni altro caso, il Datore di Lavoro può scegliere di ricorrere a qualunque altro metodo scientificamente avvalorato (matrice PxD, FMEA, FMECA, HAZOP, ecc.) che permetta di analizzare i rischi, valutarli, determinare le misure di prevenzione e protezione e stabilire il piano di miglioramento per ridurre ulteriormente e progressivamente i rischi ovvero di tenerli sotto controllo.


Il D.V.R. COSA DEVE CONTENERE ?
La norma prevede una precisa articolazione del documento e precisamente suddiviso nel seguente percorso di analisi: 

  1. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di tutti i rischi;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  7. le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08.
  8. L'effettuazione della valutazione dei rischi non può essere delegata a terzi e deve essere necessariamente svolta dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Medico Competente e consultando il Rappresentante dei Lavoratori (RLS).
  9. Il DVR deve recare data certa o attestata dalla presenza contemporanea delle firme dei soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione.

Il DVR va conservato presso la sede aziendale cui fa riferimento.
E' un documento mirato e riferito al singolo stabilimento e sede di attività. 

Il documento di valutazione dei rischi che redigiamo, in base alle disposizioni, di cui al D.Lgs.81/2008 si articola in piu' documenti:

  • PIANO DI SICUREZZA (con indimiduazione delle procedure e dei mansionari specifici) ed integrato da planimetrie 
  • D.V.R. STRESS LAVORO-CORRELATO
  • D.V.R. CHIMICO
  • D.V.R. RADON
  • D.V.R. LAVORATRICI-MADRI
  • D.V.R. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  • D.V.R.RUMORE
  • D.V.R. RISCHI BIOLOGICI

ATTIVITA' PERICOLOSE

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SANZIONI PENALI

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