NUOVA SCIA

COS'E' LA SCIA
E' una procedura semplificata che prevede una asseverazione a firma di un tecnico professionista abilitato.
Verso la semplificazione: la SCIA sostituisce la DIA anche nell’edilizia

QUADRO NORMATIVO
L’ articolo 49 comma 4 – bis della legge 122/2010 (pubblicata lo scorso 30 luglio sulla Gazzetta Ufficiale) riscrive integralmente l’articolo 19 della legge n. 241/1990 relativo alla Denuncia di Inizio Attività. E’ istituita la nuova figura della SCIA cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
Si tratta di una procedura semplificata che amplia il ricorso all’autocertificazione. Nonostante, infatti, sia prevista la necessità di presentare elaborati tecnici idonei a consentire alla pubblica amministrazione di effettuare le verifiche di rito, le autocertificazioni possono sostituire l’acquisizione dei pareri effettuata da organi o enti appositi e le verifiche preventive.
Non solo. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Viene, dunque, cancellato il termine di trenta giorni che, ai sensi della previgente normativa, doveva necessariamente intercorrere fra la denuncia alla pubblica amministrazione e l’ inizio dell’ attività.
Pur tuttavia l’ Amministrazione competente, entro i successivi sessanta giorni, procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di accertata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, ha il potere di inibire la prosecuzione dell’ attività salvo che l’interessato non si conformi entro un termine fissato dall’amministrazione medesima che, comunque, non può essere inferiore a trenta giorni. (articolo 19, comma 3, primo periodo).
L’ente pubblico può in ogni caso intervenire in autotutela ai sensi dell’ articolo 21 quinquies (con riferimento alla possibilità di revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’ interesse pubblico) e dell’ articolo 21 nonies (con riferimento alla possibilità di annullare il provvedimento medesimo entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell’ interesse privato).
L’Amministrazione può altresì incidere sul provvedimento consolidatosi mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 purché sia accertato che in sede di Scia siano state rese dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci o solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’ attività dei privati alla normativa vigente.
Occorre precisare che la nuova disciplina in tal senso introdotta non trova applicazione laddove l’ordinamento preveda limiti i contingentamenti o specifici strumenti di programmazione settoriale.
L'autocertificazione non potrà essere utilizzata, inoltre, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivanti dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria (articolo 19, comma 1).
Le nuove norme introducono un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della SCIA a quella della DIA anche in edilizia. E’ quanto si apprende dalla nota 16 settembre 2010 n. 1340 del Ministero della Semplificazione normativa attraverso cui il Governo ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla rilevante questione circa l’applicabilità del nuovo istituto anche alla materia edilizia. Invero, all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’ articolo 49, commi 4 bis e seguenti, della l.122/2010, si erano venuti a creare non pochi dubbi interpretativi in merito all’assenza di un riferimento esplicito al comparto delle costruzioni e al Testo unico dell’edilizia, facendo sì che i Comuni adottassero regimi differenziati.
Secondo la nota di cui sopra il quesito in ordine all'applicabilità della Scia alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base di cinque motivazioni.
Innanzitutto vale l’ argomento letterale. Ai sensi del comma 4-bis le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “DIA” sia nelle normative statali che in quelle regionali. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della SCIA contenuta nel novellato articolo 19 della legge 241 del 1990 “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella di dichiarazione di inizio attività recata da ogni altra normativa statale e regionale”
Con il secondo motivo, si sottolinea come il legislatore abbia omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dell’ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo) diversamente dall’ originaria formulazione dell’articolo 19 secondo cui, con riferimento al comma 4, restavano ferme “le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’ inizio dell’ attività e per l’ adozione da parte dell’ amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’ attività e di rimozione dei suoi effetti”.
In terzo luogo è evidenziato il legame tra il riferimento alle “ asseverazioni” di tecnici abilitati, contenuto nel nuovo testo e non presente nel previgente articolo 19, con la disciplina della DIA edilizia di cui all’ articolo 23 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 che richiede, come noto, la presentazione, preliminarmente all’ avvio dell’ attività edilizia, di opportune certificazioni e attestazioni.
Con il quarto motivo, viene invece operato un richiamo ai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 78/20010 che confermerebbero la volontà del legislatore di includere la materia edilizia. Più propriamente il dossier di documentazione predisposto dal servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: “La norma ha anche profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001”.
Assume rilievo, infine, la previsione (articolo 49. comma 4 ter primo periodo) secondo cui la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) dell’ articolo 117 , secondo comma, della Costituzione. In sostanza la riproduzione nell’ ambito della disciplina della SCIA del principio contenuto nell’ articolo 29, comma 2 ter, della legge n. 241/1990 così come recentemente modificata dalla legge n. 69/2009, conferma la volontà del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse.
Quanto alla controversa questione circa l’ estendibilità della Scia alla cosiddetta Super-Dia ovvero alla Dia in sostituzione del permesso di costruire, la nota del Ministero chiarisce che il nuovo istituto ha identico campo applicativo della DIA e non interferisce con quello degli altri titoli abilitativi. Pertanto, la sua eventuale estensione alla Super dia o meglio alla Dia alternativa al permesso di costruire, comporterebbe un ingiustificato ampliamento del suo ambito applicativo oltre i confini sanciti dalla legge.
In correlazione a quanto sopra è stato fornite delucidazioni in merito ai rapporti tra la nuova disciplina e leggi regionali recanti ulteriori applicazioni di DIA alternativamente al Permesso di costruire. A tal proposito, è ribadito che la disciplina della SCIA non si applica al permesso di costruire e che le normative regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’ articolo 22, comma 4, del DPR n. 380 del 2001 (ossia la facoltà riconosciuta alle regioni di ampliare o ridurre l’ambito applicativo relativo agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con DIA) non sono state incise dall’entrata in vigore dell’ articolo 49 della legge n. 122 del 2010.
Con riferimento a quest’ ultime la predetta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orientata dell’ articolo 49 della legge n. 122 del 2010 che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere , oltre i confini dell’ intervento statale ed in attuazione dell’ articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l’istituto della DIA edilizia, sia alla previsione dell’ articolo 29, comma 2 quater della legge n. 241 del 1990 la quale riconosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2—bis e 2 ter.
Un altro dubbio interpretativo riguardava l’esclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Secondo la nota del Ministero per le zone sottoposte a vincolo si ricorre alla SCIA, in sostituzione della DIA ma permane l’onere di acquisizione ed allegazione dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso.
L’ultima problematica concerneva le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. E’ stato precisato che anche nell’ eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’ esercizio del potere inibitorio da parte dell’ amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità del privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.

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