Certificazione energetica edifici

QUALITA' E CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

COS'E' LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - IN BREVE

La "Certificazione Energetica Edifici" è documento ufficiale , basato su calcoli termici, che determina quanta energia è necessaria ad una unità immobiliare (o un intero edificio) per assicurare il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva ai propri abitanti che vi risiedono all’interno. La norma indica di valutare le caratteristiche del "sistema edificio-impianto".
L'attestato di prestazione energetica deve indicate, suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti, le modalità per il miglioramento, nel tempo, della prestazione energetica. Esso illustra sinteticamente come è realizzato un edificio (involucro esterno) e qual è il sistema di climatizzazione (riscaldamento invernale o raffrescamento estivo), dal punto di vista dei consumi.

Gli edifici (come per altri prodotti che acquistiamo, ad esempio gli elettrodomestici come una lavatrice o un frigorifero) sono per la Legge classificati energeticamente tramite una targhetta colorata ( che è identica a quella che troviamo attaccata negli elettrodomestici in vendita) dalla quale riusciamo a capire (in base alle lettere e ai colori) se quell’abitazione o edificio consuma molto o poco: più alta è la classe più basso sarà il risparmio energetico, più bassa è la classe maggiore sarà il consumo energetico.  Questo perchè per la legge italiana e della Comunità Europea (su sistema qualità) l'acquirente deve aver coscienza del tipo di bene che acquista.


LA NORMATIVA


La normativa in materia è assai articolata in norme nazionali e regionali (tra loro molto differenziate). La Regione Lombardia (ad esempio) assieme ad altre regioni (Emilia Romagna, Marche,Liguria,Trentino,Piemonte) è tra quelle che hanno norme di calcolo tra le piu' restrittive In termini generali dal 01-07-2009 il documento è diventato obbligatorio nei contratti di compravendita immobiliare anche se con decreto fi fine 2013 non è piu' obbligo, da parte del notaio, di materialmente allegarlo "all'atto del trasferimento a titolo oneroso.

Il documento comunque deve essere trasmesso dal venditore all'acquirente (in originale o in "copia autentica") Alcuni notai continuano a richiederLo per redigere un atto di compra-vendita o di locazione mentre altro ne citano la presenza nell'atto stesso.
Vedasi al riguardo la Comunicazione dell'Ordine Nazionale del Notariato.
Una volta raccolti i dati utili dal tecnico certificatore, questi vengono elaborati da un software appositamente concepito (in Regione Lombardia è accessibile solo ai tecnici certificatori accreditati) in base al quale si determina,seguendo la procedura e la metodologia di analisi fissata dalla Legge regionale, si determina la Classe Energetica derivante (ogni Regione dotata di proprio Regolamento, adotta un sistema di calcolo personalizzato e strutturato sulle linee guida emanate a livello nazionale).
Il Tecnico Certificatore esegue un sopralluogo al fine dei rilievi necessari utili al calcolo energetico: nella fattispecie si devono rilevare le metrature utili e lorde dell’unità immobiliare, la tipologia delle murature di tamponamento, il tipo di serramenti di serramenti, il tipo di caldaia o sistema di climatizzazione che assicura il confort all’interno dell’abitazione, l’esposizione cardinale, l’esistenza o meno dell’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili (pannelli solari, biomasse, sonde geotermiche), la verifica della sussistenza della "prova funi" o di certificazione attestante la conformità ai livelli di emissione di cui alle leggi nazionali e regionali.
Il Certificato oppure l'Attestato, dopo essere redatto, deve essere depositato agli atti presso il Comune di appartenenza che ne verifica la correttezza delle informazioni riportate e ne rilascia una copia con timbro per accettazione.Qualora il Certificato riguardi l’intera costruzione (edificio, villetta, palazzina). Di solito il documento viene richiesto dal Comune ed allegato 8a cura del costruttore nel caso di nuovo intervento edilizio) alla pratica : "di agibilità".
Nel caso di interventi di classe A+ il Comune provvederà alla realizzazione della Targa Energetica che dovrà essere affissa all’esterno dell’edificio certificato.
Infine si ricorda che il certificato depositato tramite procedura on-line all'Ente di certificazione regionale, viene poi "a campione" sottoposto ai controlli di conformità dell'Istito di accreditamento per verificarne la regolarità.
Con riferimento alla locazione, invece, tale certificazione deve essere effettuata a cura del proprietario e messa a disposizione del conduttore, o ad esso consegnata, in copia conforme all'originale.


TERMINI E TIPOLOGIE D'IMMOBILI E/O DI BENI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE ENERGETICA
Sono escluse dall'applicazione normativa della Certificazione Energetica le seguenti categorie di edifici e di impianti: 

1) Gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" limitatamente alla parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
2) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
3) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
4) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
5) le unità immobiliari o gli edifici a destinazione residenziale non dotati di sistema di riscaldamento invernale.
6) Non sono inoltre certificabili le unità immobiliari o gli edifici al cui interno siano installate stufe radianti, camini e/o analoghi sistemi portatili di riscaldamento quando la somma complessiva delle potenzialità termiche dei singoli apparecchi risulti inferiore ai 15 Kw minimi previsti dall’Articolo normativo in quanto non considerati utili al comfort abitativo minimo concettualizzato.


TERMINI DI VALIDITA' DELL'ATTESTATO
L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia.


QUANDO SERVE L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ?
Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente suscettibile di ristrutturazione o d'interventi che coinvolgano l’involucro (pareti esterne, coperture, solai, serramenti) e l’impiantistica destinata alla climatizzazione o al riscaldamento (sostituzione caldaia e sistema di distribuzione interna) è oggetto di attestazione energetica.
Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione del punto precedente (edifici esclusi dall'obbligo) deve essere dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le scadenze dettate dalle singole Regioni.


CHI PER LEGGE FA LA CERTIFICAZIONE ?
Il proprietario dell’unità immobiliare o dell’intero stabile deve nominare un Tecnico Certificatore per la redazione del documento.
Il Tecnico deve essere iscritto ad un ordine professionale abilitato (Ingegnere, Geometra, Architetto, Perito) e, nel caso di Regione che adotta una normativa più restrittiva rispetto a quella Nazionale, deve essere oltremodo iscritto all’Organo Certificatore (CENED Regione Lombardia, SICEE Regione Piemonte, AMBIENTE Regione Liguria, ERMES Regione Emilia Romagna).
Brescia Acustica Energia sita in via Galileo Galilei, 25 a Brescia è in grado di effettuare tutte le verifiche ed i controlli di legge e necessari alla certificazione energetica e/o alle diverse tipologie di dichiarazione (attestazione, certificazione), nonchè eventuali "diagnosi energetiche",oppure verifiche e certificazioni della "prova fumi",verifiche di dispersione termica (tramite diagnosi all'infrarosso non distruttive) e perizie tecniche inerenti contenziosi legali avendo nel proprio staff sia Tecnici certificatori energetici (accreditati all'Ente CENED - Regione Lombardia) che consulenti tecnici accreditati al Tribunale civile e Penale di Brescia.