Collaudo strutture

progettazione strutturistica e collaudo strutture

DEFINIZIONE COLLAUDO STRUTTURE

Nell'ambito dell'ingegneria, con il termine collaudo (dal latino cum-laude, ovvero "a opera d'arte" si fa riferimento ad una serie di operazioni messe in atto in modo da verificare il corretto funzionamento di un'opera di ingegno prima che questa venga destinata all'utilizzo.
Le operazioni di collaudo differiscono a seconda dell'opera di ingegno da collaudare (che può essere ad esempio un edificio, un veicolo, una sonda spaziale, un impianto chimico o un circuito elettronico). In genere durante il collaudo si misura la risposta dell'opera progettata a delle condizioni che sono identiche o che simulano le condizioni reali alle quali si prevede che l'opera sarà sottoposta durante il suo funzionamento. Nel caso di strutture portanti di edifici o infrastrutture, viene svolto il cosiddetto collaudo statico, in cui si possono effettuare delle prove di carico, che hanno lo scopo di verificare la stabilità strutturale dell'opera costruita.[2]

In Italia l'obbligatorietà del collaudo statico è regolamentata dalla Legge n.1086 del 5/11/1971.

Allo stato attuale il testo unico in materia edilizia, D.P.R. 380/01, unitamente alla normativa tecnica di cui ai rispettivi Decreti Ministeriali e relative circolari esplicative risultano comprendere l’intera legislazione nazionale per ciò che concerne il collaudo statico di strutture edilizie.

NORME DI LEGGE

La legislazione da prendere a riferimento risulta essere la seguente:

  • L.1086/71.
  • L. 64/74.
  • D.P.R. 380/01.
  • DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e successive circolari esplicative.

Il collaudo statico come ben definito nelle "Norme tecniche per le costruzioni" è una parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell'opera e riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti strutturali dell’opera che svolgono funzione portante.

Esso ai sensi della legislazione vigente si rende necessario (art. 67 D.P.R. 380/01 ex art.7 L.1086/71) per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio e metalliche la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità.
Le finalità del collaudo statico dell’opera, la cui obbligatorietà nella legislazione preesistente (art.67 DPR 380/01) riguardava le sole costruzioni in conglomerato cementizio e metalliche, con l’entrata in vigore delle ultime Norme Tecniche delle costruzioni (DM infrastrutture 14.01.2008) vengono di fatto estese a tutte le parti strutturali delle opere che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell’opera medesima e di conseguenza la pubblica incolumità, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato.

LA FIGURA DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore non può essere un diplomato perchè la legge affida detta attività solo ai tecnici laureati (ingegneri civili o architetti) . Pertanto deve essere un ingegnere opure un architetto.
Il collaudatore viene nominato dal committente contestualmente alla denuncia di inizio lavori; la scelta è discrezionale e nell’atto di accettazione il collaudatore deve attestare di essere iscritto da non meno di 10 anni al relativo ordine professionale e di non aver preso parte ai lavori oggetto di collaudo in nessuna delle varie fasi di progettazione, direzione ed esecuzione. Il collaudo statico di un edificio consiste in un attento e scrupoloso controllo della struttura con particolare attenzione agli elementi costitutivi di maggiore rilevanza dal punto di vista statico e da una verifica della struttura nel suo comportamento di insieme.
È facoltà del collaudatore in relazione alla propria esperienza ed alla tipologia dell'opera, utilizzare tutti i mezzi di indagine ritenuti più opportuni a formarsi il convincimento della collaudabilità statica dell'opera stessa. Fermo restando quanto detto, la legislazione vigente fissa per il collaudatore degli obblighi formali e sostanziali, in relazione alle verifiche da svolgersi (art. 67 del DPR 380/01).

D.M. 14.01.2008

L'entrata in vigore del DM 14.01.2008 ha introdotto numerose novità nella normativa tecnica italiana nel settore della progettazione strutturale: per la prima volta il Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite diviene obbligatorio a scapito del precedente Metodo delle Tensioni Ammissibili.

L'Italia viene praticamente dichiarata tutta zona sismica in ordine a una definizione probabilistica di accelerazione attesa al suolo; i modelli di calcolo diventano più complessi; i materiali e i prodotti da costruzione devono ottenere una certificazione prima di essere immessi nel mercato e non possono essere utilizzati prodotti non conformi; gli impianti, ancorché elementi non strutturali, devono essere sottoposti a verifica; anche negli interventi non soggetti a deposito di progetto delle strutture il progettista deve effettuare una verifica in relazione alle possibili interazioni con lo Stato Limite Ultimo e lo Stato Limite di Esercizio.

Brescia acustica energia è in grado di svolgere detti servizi di ingegneria (calcolo strutturale) sia di collaudo dato che lo staff è composto sia da ingegneri civili strutturisti che da architetti. Il titolare è collaudatore di opere di edilizia civile e di strutture in c.a.

TIPO DI COLLAUDO E DI CERTIFICAZIONE


Vi sono vari tipi di certificazione e di collaudo che schematicamente si riassumono:

  • Redazione del certificato di idoneità e collaudo statico

La redazione dei certificati di idoneità e di collaudo statico è un mero atto amministrativo già esaustivamente descritto dalla circolare del 2 febbraio 2009 Cap. C9
 

  • Collaudo tecnico amministrativo

Si definisce collaudo tecnico-amministrativo la prestazione professionale che comprende:

l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di variante approvate;
la verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati;
l'esame ed il parere sulle eventuali riserve presentate dall'appaltatore;
l'emissione del Certificato di Collaudo, col quale vengono svicolate le ritenute contrattuali a garanzia dell'Ente appaltante.
La prestazione può essere richiesta al professionista a seguito dell'ultimazione delle opere oppure sin dall'inizio delle opere, nel qual caso si parla di "collaudo in corso d'opera".

  • Collaudo sismico

Coincide di fatto col collaudo statico dell'opera quando questa viene edificata in zona sismica tramite le nuove disposizione della normativa italiana in materia.

  • C.I.S. - Certificato di idoneità statica
  • Progettazione antisismica (intervento locali o di miglioramento)
  • Pratiche SISMABONUS



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