Vademecum classificazione acustica edifici

VADEMECUM UTILE PER LE PRATICHE DI ACUSTICA NELL'EDILIZIA

DEVE ESSERE PRESENTATA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO, ai sensi Legge 447/95, per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

Per nuovi insediamenti residenziali e cambi d’uso e/o ampliamenti fuori sagoma sull’intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate nell’articolo 20 comma 1 e delle attività ed interventi elencati all’articolo 20 comma 2 delle NTA della zonizzazione acustica, si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva che all'interno comprende l'autocertificazione di cui alla Legge 12/07/2011 n.106 a firma di tecnico competente in acustica così come previsto nella modulistica predisposta dai diversi Comuni.

Per tutti gli interventi su edifici residenziali riguardanti:
-    manutenzione ordinaria,
-    manutenzione straordinaria,
-    restauro e risanamento conservativo,
-    ripristino tipologico,
-    ripristino edilizio,
-    ristrutturazione edilizia,
-    mutamenti di destinazione d’uso  inferiore al 30% del volume originario
-    ampliamento  fuori sagoma sull’intero edificio inferiore al 30% del volume     originario; cambio d’uso e/o ampliamento fuori sagoma sull’intero edificio     superiore al 30% del volume originario ma riguardante esclusivamente locali     di servizio dell’abitazione (garages-cantina-ripostiglio-lavanderia, ect..);
-    nuove costruzioni già valutati acusticamente,
-    demolizione e fedele ricostruzione di fabbricato identico quanto a sagoma,     volume e destinazione d’uso a quello preesistente è invece sufficiente la c    ompilazione di una  dichiarazione di tecnico competente in acustica oppure     l'autocertificazione di cui alla L. 106/11 così come previsto nella modulistica     predisposta dal Comune.
La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'albo regionale/provinciale di provenienza.
La dichiraazione (in molti Comuni) viene richiesta anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali è stata presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore di tutte le tipologie sopramenzionate.
In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica (vedi i specifici PCAA e le norme della Legge quadro 447/95) non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle"particolarmente protette" ai sensi della tabella A del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 14 novembre 1997. In tali situazioni bisogna leggere lo specifico Piano di classificazione Acustica Comunale approvato ( o in fase di adozione quello in regime di "salvaguardia" vigente).
Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di tecnico in acustica ambientale
L’assenza della relazione tecnica acustica è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
Chiarimenti:
è cambio d’uso in acustica anche la trasformazione di servizi dell’abitazione (cantina,garage, portici, ripostigli, etc.) in uso abitativo ( cucina, camera da letto, servizio igienico, etc.) ed in tal caso l’intervento è assoggettato al DPCM 05/12/1997
l’intervento  NON è  assoggettato al DPCM 05/12/1997 quando riguarda solo ed esclusivamente locali ad uso servizio dell’abitazione(cantina,garage, portici ripostigli oppure trattasi solo manutenzione/restauro/risanamento/ristrutturazione senza cambio d’uso e/ ampliamento e non vengono realizzati nuovi impianti  così come elencati nel DPCM 05/12/1997


DEVE ESSERE PRESENTATA DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO in tutti i seguenti casi previsti dalle norme tecniche della zonizzazione acustica comunale.

– Definizione documentazione di impatto acustico
1. La documentazione di impatto acustico viene redatta ai sensi della Legge 447/95 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”, nel caso di realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere:
a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT);
b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
d) discoteche,
e) circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
f) impianti sportivi e ricreativi;
g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

2. La documentazione di "impatto acustico" deve, di solito (in quasi tutti i Comuni) essere allegata alle domande per il rilascio del permesso a costruire, all'istanza di autorizzazione e alla D.I.A. denuncia inizio attività, per i seguenti interventi:
a) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
b) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
c) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
d) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
e) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
f) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
g) cave;
h) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.
3. La documentazione (completa di misure fonometriche,stime,calcoli,mappe,ecc) deve essere redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all' albo regionale/provinciale di provenienza.
4. L’assenza della documentazione, di cui al punto 3, può essere causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
5 La valutazione di compatibilità acustica della residenza annessa “solamente direttamente ed esclusivamente connessa” all’azienda produttiva , in molti Comuni, si intende compresa tra i casi nei quali è necessaria la presentazione della documentazione di "impatto acustico".

CHIARIMENTO  IN MERITO ALLE CASISTICHE OVE PUO’ ESSERE SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Può essere sufficiente la dichiarazione sostitutiva di impatto acustico nei seguenti casi:

COMPILAZIONE CASO A)  intervento edilizio che riguardi le seguenti casistiche:
circoli privati, pubblici esercizi ove non siano installati impianti elettroacustici  e/o impianti rumorosi;
attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove non siano installati impianti rumorosi;
attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove non siano installati impianti rumorosi;
uffici ed assimilabili ove non siano installati impianti rumorosi;
attività commerciali (negozi) ed assimilabili ove non siano installati impianti rumorosi;

COMPILAZIONE CASO B) intervento edilizio che riguardi le seguenti casistiche :
( con allego di certificato a firma di Tecnico competente in acustica)
attività ove sono installati macchinari o impianti ma le sorgenti sonore non sono
    significative ;
attività in cui non si è in grado di prevedere quali sorgenti sonore saranno presenti e
conseguentemente con quale significatività , si rinvia pertanto agli adempimenti successivi la presentazione di impatto acustico.
Chiarimenti:
quando vi è un cambio d’uso verificare sempre se il nuovo uso riguarda un’attività elencata nella TAB. A del DPCM 05/12/97 (in fondo riportata) poichè in tal caso l’intervento è assoggettato al DPCM 05/12/1997


STRALCIO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2. - Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A  che ne costituisce parte integrante.

Tabella A - CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita' ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attivita' commerciali o assimilabili.

N.B.: la Tabella A classifica gli ambienti abitativi e pertanto assoggettati al rispetto dei requisiti acustici passivi

PROCEDURA E  DOCUMENTAZIONE  ACUSTICA PER  S.U.A.P.  (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) E VARIE PRATICHE COMUNALI

La documentazione acustica per le asseverazioni o le documentazioni previsionali di "clima acustico" o di "impatto acustico" devono complete di una copia estratto di mappa stralcio dell’area di intervento e relazione tecnica illustrativa dell’intervento ed indicazione dei rilievi fonometrici svolti ) viene allegata alle pratiche da redigere e trasmettere al S.U.A.P. (Sportello Unico della Attività produttive) per "Inizio attività",“Permesso di costruire”, "Denuncia Inizio attività produttiva" (D.I.A.P. ) o Asseverazione certificata di inizio attività (SCIA) via on-line (già attiva nella maggior parte dei Comuni Italiani) con la procedura di " firma digitale".

Al momento dell’accettazione delle pratiche l'Ente pubblico (S.U.A.P.) provvede ad inviare propria l’istruttoria ( in molti casi lo sportello invia la documentazione acustica allegata alla pratica acquisendo sulla stessa il preliminare competente parere dell'Azienda Regionale di Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) dopo il quale perviene il parere finale dell’Ufficio competente del Comune (in alcuni casi per via formale cartacea e in altri casi, trascorsi i tempi, tramite il "silenzio assenso" che scattano dalla data di ricezione del SUAP o del Comune della pratica cartacea oppure (se informatizzato) tramite ricevuta "on-line" con gli estremi della pratica .

una copia della documentazione acustica è sempre necessaria nei seguenti casi:
pratiche di “Permesso di costruire”
pratiche di DIA (soggette alla presentazione di documentazione previsionale di clima acustico o di impatto acustico) così come indicato nella modulistica
pratiche di SCIA (Asseverazione certificata di inizio attività) per le attività commerciali o produttive (vedi i diversi codici delle "attività" nei siti  regionali)
pratiche di "agibilità degli edifici" (il collaudo acustico deve essere effettuato ai sensi del D.P.C.M. 5-12.1997 tramite misure fonometriche svolte a firma di T.C.A.A.) e/o per Classificazione Acustica dei requisiti acustici degli edifici (norma tecnica UNI 11367).
collaudo di impianti elettroacustici in locali pubblici e di pubblico spettacolo ai sensi D.P.C.M. n. 215/1999.

In tutte le pratiche di DIA (Denuncia inizia attività) o SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per le attività previste dalla Legge 447/95 per l'apertura di nuovi locali  pubblici quali bar,ristoranti,cinema,discoteche,sale da ballo, impianti sportivi, inoltrate alle Amministrazioni Comunali ,devono essere completate da copia dell’asseverazione (oppure tramite certificazione) acustica specifica richiesta dalla legge (Legge 447/95 e per collaudo impianti elettroacustici (in locali pubblici) ai sensi del D.P.C.M.16.04 1999 n.215).

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